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Le novità sul lavoro della settimana
INPS, riposi giornalieri
David Trotti, Consulente nazionale AIOP
SERVIZIO TELEMATICO INPS PER LA SIMULAZIONE DEL COSTO PER IL RISCATTO DI LAUREA
Con il messaggio n.1609/2019 l’INPS comunica la pubblicazione del servizio telematico di simulazione del calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di corsi di studio universitario sul proprio portale istituzionale. Il servizio permette di costruire una simulazione che tiene conto dei periodi utili e non utili ai fini pensionistici sia nella gestione pubblica sia di quella privata. Lo strumento di simulazione consente il calcolo con riferimento all’anno corrente, chiaramente l’importo necessario al riscatto ha una mera valenza orientativa e potrebbe discostarsi da quello effettivo che viene determinato unicamente nel momento di presentazione della domanda. Rientrano nel sistema della simulazione di calcolo i periodi precedenti al 1° gennaio 1966 e fino al 31/12/2011, se il richiedente abbia maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31/12/1995. In riferimento alle gestioni previdenziali il calcolo è effettuabile nel solo sistema contributivo solo se viene fornita dall’utente la retribuzione percepita negli ultimi 12 mesi.
RIPOSI GIORNALIERI, PAUSA PRANZO E SEVIZI MENSA: L’INTERPELLO DEL MINISTERO
Con l’Interpello n.2/2019 il Ministero del Lavoro si pronuncia sull’istituto dei riposi giornalieri “per allattamento” e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa per i lavoratori. I permessi che spettano alla lavoratrice durante il primo anno di vita del figlio sono composti da due periodi di riposo di un’ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata, quando l’orario di lavoro della lavoratrice è superiore alle sei ore, mentre di un’ora sola di riposo se l’orario lavorativo è inferiore alle sei ore. Il Ministero chiarisce che in caso di presenza a lavoro di una lavoratrice per un periodo inferiore alle sei ore (nel caso specifico 5 ore e 12 minuti) dovuto alla fruizione dei riposi giornalieri per allattamento, non si dovrebbe procedere alla decurtazione dei 30 minuti della pausa pranzo dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice, in quanto tale presenza effettiva non dà diritto alla pausa come definita dall’art. 8 del D.lgs n.66/2003. Questa pausa dal lavoro interessa i lavoratori che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle sei ore ed ha lo scopo di recuperare le energie psicofisiche. È da considerare come intervallo e lascia quindi presupporre che avvenga successivamente una ripresa dell’attività lavorativa da parte del lavoratore che ha usufruito della pausa.