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Opzione donna e tirocinio fraudolento: le novità lavoro
Commentiamo la circolare INPS sulle istruzioni operative per la c.d. opzione Donna e la nota INL sul tirocinio fraudolento e ricorso al comitato per i rapporti di lavoro
David Trotti, consulente Sede nazionale
Con la circolare n.25/2023 l’INPS fornisce le istruzioni materia di pensione anticipata, nello specifico la c.d. Opzione donna. Nella circolare sono definiti i requisiti e le condizioni per poter usufruire dell’opzione in oggetto nonché la gestione specifica per le lavoratrici che assistono una persona con handicap in situazione di gravità e lavoratrici licenziate o dipendenti per imprese in crisi come previsto dalla legge n.296/2006 e successive modifiche. L’opzione donna si applica alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni ed una età anagrafica di almeno 60 anni, con una riduzione di massimo due anni per figlio. Nella circolare sono poi definite le caratteristiche degli ulteriori requisiti, oltre quelli anagrafici e contributivi, per poter accedere alla pensione anticipata.
Con la nota n.453/2023 l’INL si pronuncia sul tema del tirocinio fraudolento e ricorso al comitato per i rapporti di lavoro. Con le novità introdotte dalla legge n.234/2021 è stata sottratta al sindacato del Comitato per i rapporti di lavoro la sussistenza della fraudolenza del tirocinio. Difatti nell’ipotesi di tirocinio fraudolento la diversa qualificazione del rapporto in chiave di subordinazione risulta direttamente sanzionata da una norma penale. Tale norma prevede che il personale ispettivo proceda con la redazione dello specifico provvedimento della prescrizione obbligatoria. Nell’ipotesi di fraudolenza del tirocinio, pur in presenza di una possibile e correlata pretesa contributiva, l’INL chiarisce che è da escludere la cognizione amministrativa del Comitato per i rapporti di lavoro per evitare indebite e inopportune sovrapposizioni di giudicato con l’autorità penale.